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NUOVE TIPOLOGIE REDDITUALI AMMESSE NEL MODELLO 730/2024

16 Aprile 2024GUEST
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Il comma 1, art. 2, D.Lgs. n. 1/2024, dispone quanto segue:A decorrere dal 2024 la dichiarazione dei redditi di cui agli articoli 34, comma 4, e 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere presentata anche dalle persone fisiche titolari di redditi differenti rispetto a quelli indicati nel citato articolo 34, comma 4. Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che approva il modello di dichiarazione semplificato sono stabilite le tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun anno d’imposta, possono essere dichiarate con tale modello”.

Il legislatore ha ampliato progressivamente le categorie di reddito dichiarabili tramite il Mod. 730, tuttavia ha demandato al Provvedimento di approvazione dei modelli il compito di individuare in modo operativo tali casi. Il Provvedimento del 28 febbraio 2024, in linea con questa disposizione normativa, stabilisce che: ‘Con riferimento alle recenti disposizioni di cui all’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, nel Modello 730/2024 approvato con il presente provvedimento è stata introdotta la gestione dell’IVIE, dell’IVAFE e dell’imposta sostitutiva sulle cripto-attività nel nuovo quadro W, che consente anche di adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale degli investimenti e delle attività finanziare all’estero. Inoltre, nel quadro L sono stati aggiunti specifici campi riguardanti la rivalutazione dei terreni e la tassazione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti‘.

Il Mod. 730/2024 è stato quindi rivisto, al fine di permetterne l’utilizzo da parte dei contribuenti che:

nel 2023 hanno percepito, senza l’intervento di intermediari residenti, redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono alla formazione del reddito complessivo (nuovo rigo L8 nel quadro L);

sono tenuti ad assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale per investimenti all’estero, attività estere di natura finanziaria o patrimoniale, nonchè cripto-attività detenute nel 2023 e versare le relative imposte sostitutive eventualmente dovute (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività), compilando il nuovo quadro W;

hanno rivalutato il valore dei terreni posseduti al 1° gennaio 2023, ai sensi dell’art. 2, D.L. n. 282/2022 e sono quindi tenuti a comunicare i relativi dati all’Amministrazione finanziaria (nuovi righi L6 e L7, nel quadro L).
Fino allo scorso anno, in presenza di tali fattispecie si rendeva necessario presentare (quali quadri aggiuntivi del Modello 730) rispettivamente, i quadri RM e RW del Modello REDDITI PF.

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